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14 Maggio 2026
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La vertenza origina dal ricorso promosso dall'insegnante per essere stata illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla Legge n. 107/2015 e riconosciuta ai soli docenti di ruolo.
Nel costituirsi in giudizio il Ministero sollevava varie obiezioni, tra cui la pretesa compatibilità della normativa nazionale con la clausola 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato.
Il Tribunale di Cremona - Sezione Lavoro, accogliendo le tesi degli avvocati di Nexus Avvocati e Commercialisti, Angelo Carlo Orlando e Paola Perucchi, e rigettando le eccezioni del Ministero, ha riconosciuto anche per l'annualità 2023/2024 il diritto della ricorrente a ottenere la Carta del Docente.
La Corte di Giustizia Europea si era già espressa sulla questione, affermando che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato. In linea con questo principio (confermato anche da altra giurisprudenza di merito) e con quanto espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 29961/2023, la pronuncia del Tribunale cremonese ha quindi confermato la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato e indeterminato.
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